
L’articolo di Giurisprudenza penale.com parla chiaro:
Il testo – che passa ora all’esame del Senato – prevede diverse modifiche al codice penale, tra le quali l’introduzione del nuovo reato di cui all’art. 415-bis c.p. (rubricato “rivolta all’interno di un istituto penitenziario”), secondo il quale “chiunque, all’interno di un istituto penitenziario, mediante atti di violenza o minaccia, di resistenza anche passiva all’esecuzione degli ordini impartiti ovvero mediante tentativi di evasione, commessi in tre o più persone riunite, promuove, organizza o dirige una rivolta è punito con la reclusione da due a otto anni.
Sembra quasi strano leggere certe parole così intelligenti provenire da delle modifiche al codice penale, le quali sono uscite per forza di cosa dalla mente di qualche politico moderno.
Noi siamo per l’ordine e la disciplina, e i carceri di certo non sono dei luoghi dove si deve mancare di queste idee morali che ho elencato in precedenza.
Questo nuovo disegno di legge è fondamentale se contiamo come vengono gestite le carceri italiane, e soprattutto dobbiamo contare anche la pericolosità dei carcerati stessi.
Anche se le pene sono abbastanza basse, l’articolo si rifà sulle ultime sue parole:
“Se il fatto è commesso con l’uso di armi, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se nella rivolta taluno rimane ucciso o riporta lesioni personali gravi o gravissime, la pena è della reclusione da dieci a venti anni. Le pene di cui al quarto periodo si applicano anche se la lesione personale o la morte avvengono immediatamente dopo la rivolta e in conseguenza di essa“.
Nonostante 10 o 20 anni di prigionia siano comunque un numero elevato di anni da scontare, io proporrei un ergastolo, anche se purtroppo le leggi italiane vanno un pochettino contro le stesse identiche leggi che dovrebbero proteggere il popolo.
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